lunedì, 05 maggio 2008
Ecco perchè le firme del V2DAY sono valide!

In molti dicono: <<le firme "scadono" dopo tre mesi, e non si possono depositare firme per richieste referendum nei sei mesi successivi alle elezioni, quindi le firme non possono essere depositate>>
Ora, in molti hanno visto la distruzione del V-day in questa legge, milioni di persone scese in piazza per poi vedersi fermate da un cavillo burocratico. Qualcuno ha probabilmente cercato di diffondere questa paura per far si che molti in meno andassero a firmare.
Invece, ad un'analisi più attenta, si direbbe che la legge non sia così insensata da tappare la bocca a tutti gli italiani. Andiamo nel dettaglio.
L'inghippo sta tutto nella legge 352 del 1970, ed in particolare negli articoli 28 e 31.
L'articolo 28 recita:
28. - Salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
L'articolo 31, invece:
31. - Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.
Leggendo bene gli articoli, però, si capisce che queste firme non scadono dopo tre mesi. Tutto sta nelle parole "Salvo il disposto dell'articolo 31".
Ciò vuol dire che per sei mesi non potranno essere depositate le firme per la richiesta (articolo 31), ma che esse saranno ancora valide quando saranno depositate.
Insomma, il limite dei tre mesi per la consegna decade.
A riguardo sul meetup 533 è stato postato il parere del Prof. Sandro Staiano, Direttore del Dipartimento di Diritto Costituzionale della "Federico II"...per comodità di tutti lo riposto anche qui...
"le disposizioni della legge 352 del 1970 confermano quanto il nostro legislatore sia avaro di sé: ellissi e oscurità di scrittura sono il tratto più ricorrente dei testi che ci affaticano.
Comunque, stando alle buone regole interpretative, occorre considerare che: 1) sia l'art. 28 sia l'art. 31 si riferiscono al deposito dei fogli contenenti le firme (oltre che dei certificati elettorali); 2) l'art. 31 configura una deroga ai termini di cui all'art. 28.
Ciò stante, quando ricorrano i casi di cui all'art. 31 (cioè corra l'anno anteriore alla scadenza di una delle Camere o corrano i sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere), casi nei quali il deposito delle firme è precluso sospensivamente, deve ritenersi che detto deposito possa intervenire solo decorsi i sei mesi successivi alla scadenza elettorale e che, nel corso di tale periodo e fino al deposito, sia possibile continuare la raccolta delle firme.
Stando al testo, invero, la richiamata preclusione si riferisce al deposito non alla raccolta delle firme, e, nel silenzio della legge, non è consentito all'interprete di estendere la fattispecie ostativa.
Si tratta di un'interpetazione in bonam partem, che tuttavia sembra adeguata alle disposizioni legislative, tanto più perché, in materia di garanzia dei diritti elettorali, occorre preferire le soluzioni estensive.
Sperando di aver corrisposto con chiarezza alle richieste, le porgo cordiali saluti".
Sandro Staiano
Aspettiamo pareri e commenti dagli addetti ai lavori!












































































